martedì 20 gennaio 2009
" VITA DA CANI A CANOSA DI PUGLIA"
Vita da cani a Canosa di Puglia
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Aiutiamo chi non può difendersi, sosteneteci,dateci dei consigli o suggerimenti,
Riportiamo dal Forum: Canosaweb
Una piccola riflessione,ma Canosa ama i suoi cani??? Nei mesi che mi trovo a Canosa,proprio non si direbbe,ho constatato personalmente e assistito a situazioni terribili,abbandono in massa di piccoli cuccioli,randagi affamati e assetati che con 40 gradi all’ombra,sfiniti lasciarsi morire nell’indifferenza dei passanti senza che nessuno a parte i soliti 4 matti ,offrire loro una ciotola d’acqua,branchi di cani randagi rinselvatichiti darsi al cannibalismo per mancanza di cibo,senza parlare dei maltrattamenti subiti,cani legati perennemente a mezzo metro di catena sotto tutte le intemperie,chiusi a vita in garage e diventati ciechi per mancanza di luce, da gente cosiddetta “ umana” e altro bestialità simili.
Ma il mio vuol essere anche un invito a tutti i miei concittadini di non girarsi dall’altra parte,sono convinto nonostante tutto che la maggioranza dei Canosini ami i suoi amici a 4 zampe,e allora diamoci una mossa,scrolliamoci dall’indifferenza, organizziamoci,mobilitiamoci,diamo uno scopo alla nostra vita,un valore aggiunto,dedichiamo qualche ora del nostro tempo al volontariato,mi rivolgo soprattutto ai tanti nostri giovani che amano gli animali,a canosa esiste già un piccolo gruppo di volontariato che opera nell’assistenza dei cani e di cui fa’ parte il sottoscritto,contattatelo(legadelcanecanosa@yahoo.it ) Oppure (gianniacquaviva@gmail.com).
http://legadelcanedicanosadipuglia.blogspot.com/
Invito tutti i forumisti di Canosaweb, apriamo una discussione su questo forum,fate delle segnalazioni di maltrattamenti verso animali di cui avete assistito, rivolgetevi alle forze dell’ordine, aiutiamo chi non può difendersi, sosteneteci,dateci dei consigli o suggerimenti ,ogni sostegno e ben gradito- aspetto i vs post Gianni ACQUAVIVA P.S. Per le autorità competenti. Siamo in regola? Con la Legge Regionale 3 aprile 1995,n 12 per la tutela degli animali di affezione ,non solo ai posteri la l’ardua sentenza!!!!
LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 3-04-1995 REGIONE PUGLIA Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 39 del 18 aprile 1995.
ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonchè il loro abbandono.
ARTICOLO 2 (Tutela sanitaria e vigilanza) 1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico - sanitaria degli stessi, nonchè i controlli connessi all' attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le Unità sanitarie locali (USL
ARTICOLO 3 (Anagrafe canina) 1. Presso il Settore veterinario di ogni USL è istituita l' Anagrafe canina, alla quale devono essere iscritti tutti i cani entro i primi sei mesi di vita o, se randagi, entro trenta giorni dopo essere stati raccolti
ARTICOLO 4 (Contrassegno di riconoscimento) 1. Entro novanta giorni dalla data di avvenuta iscrizione all'Anagrafe canina il cane verrà identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico (Microchips) inserito sottocute con metodi che non arrechino danno e dolore all' animale. 2. Le operazioni di identificazione, nonchè la rilevazione dello stato segnaletico dell' animale, sono eseguite a cura dei Servizi veterinari delle USl
ARTICOLO 5 ( profilassi) 1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui all' art. 12 della presente legge e sentite le associazioni e gli enti di cui al successivo art. 13 che ne facciano richiesta: ) adotta i provvedimenti per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali
ARTICOLO 6 (Recupero cani randagi) 1. Spetta ai Servizi veterinari delle USL di recupero dei cani randagi. 2. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all' anagrafe canina e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni, a enti e associazioni protezionistiche. ARTICOLO 8 (Canili sanitari) 1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all' art. 84 del dpr 8 febbraio 1954, n. 320
Bollettino Ufficiale della Regione. La presente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia - PIU' CHIARO DI COSI!!!
Cordiali Saluti
Gianni Acquaviva( CIANURO)
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